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Lotteria degli scontrini, prima estrazione il 7 agosto

Fonte: il sole24ore.com

La data è “tratta”: venerdì 7 agosto 2020 ci sarà la prima estrazione della lotteria degli scontrini. Atteso da tre anni, il nuovo gioco “anti evasione” entra ora nella sua fase di lancio. Da lunedì 9 marzo (ore 12), infatti, le Entrate e la Sogei apriranno le iscrizioni al «portale lotteria», (www.lotteriadegliscontrini.gov.it). Un passaggio obbligato per gli amanti delle “spese” e del gioco per ottenere la chiave di accesso alla nuova lotteria. A fissare le regole del gioco è il provvedimento firmato dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini e da quello delle Dogane – Monopoli, Marcello Minenna. Le Agenzie hanno anche predisposto una guida per spiegare modalità di partecipazione e possibilità di vincita.

Chi può giocare
Gli scontrini utili per partecipare alla lotteria saranno quelli “battuti” dal 1° luglio 2020. Il gioco è aperto alle persone fisiche, maggiorenni e residenti anagraficamente in Italia che acquistano beni o servizi fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione presso commercianti e artigiani che trasmettono telematicamente i corrispettivi al Fisco. In fase di prima applicazione non partecipano alla lotteria gli acquisti documentati con fatture elettroniche e quelli per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria. Attenzione poi. Sono esclusi dalla lotterai degli scontrini tutti gli acquisti per i quali il consumatore richiede al negoziante l’acquisizione del codice fiscale per poter ottenere una detrazione o una deduzione. Inoltre ogni cittadino, di fatto, resta sempre in gioco. Infatti con lo stesso scontrino può partecipare a un’estrazione settimanale, a una mensile e se proprio non dovesse arrivare il bacio della Dea Bendata può aspettarlo alla fine dell’anno con l’estrazione annuale.

La chiave di accesso
Per partecipare alla lotteria il cittadino dovrà esibire al negoziante, al momento dell’acquisto e senza obbligo di identificazione, il «codice lotteria». Si tratta di un codice alfanumerico di 8 caratteri che si potrà ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul portale della lotteria: il servizio online produrrà il «codice lotteria» anche in formato barcode, cioè codice a barre. I codici potranno essere stampati su carta o salvati sul proprio dispositivo mobile, come cellulari, smartphone e tablet ed essere facilmente esibiti all’esercente che potrà acquisirli tramite lettura ottica. Già oggi è un gesto ormai automatico esibire le tessere “raccogli punti” dei vari super e iper mercati. Dovremmo aggiungere solo il nuovo codice lotteria per sfidare la sorte.


Le estrazioni ordinarie
Ogni scontrino valido per la partecipazione alla lotteria genererà un numero di biglietti virtuali per la partecipazione all’estrazione, pari ad un biglietto per ogni euro di corrispettivo, con arrotondamento all’unità di euro superiore se la cifra decimale è superiore a 49 centesimi. In sostanza, più alto sarà l’importo speso, maggiore sarà il numero di biglietti associati all’acquisto, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali. Per scontrini pari o superiori a euro 1.000 il numero massimo di biglietti generati sarà, in ogni caso, pari a 1.000. Per il 2020 le estrazioni saranno mensili e ad eccezione della prima che cadrà, come detto, di venerdì 7 agosto, le altre saranno effettuate il secondo giovedì del mese. Per le 3 estrazioni mensili sono previsti 3 premi da 30mila euro ciascuno ogni mese. Ci sarà poi un’estrazione annuale con un premio da 1 milione di euro. A partire dal 2021 le possibilità di vincita per gli amanti dello scontrino con l’estrazione di 7 premi settimanali da 5mila euro ciascuno.Va ricordato che tutte le vincite sono esentasse.

I premi per chi paga senza contanti
Con un nuovo provvedimento (attualmente al vaglio del Garante della privacy) verranno definite le regole della nuova estrazione aggiuntiva definita «zero contanti» riservata a paga solo in formato elettronico (carte di credito e bancomat). I premi saranno ancora più alti e ad essere premiato sarà anche l’esercente. Come abbiamo già raccontato su queste pagine, per l’estrazione annuale il premio sarà di 5 milioni di euro per il cittadino e di 1 milione di euro per l’esercente; per quelle mensili ci saranno ogni mese 10 premi da 100mila euro per i cittadini e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti; per le estrazioni settimanali (dal 2021) sono previsti, infine, 15 premi da 25mila euro per i cittadini e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti.

Nessun obbligo di conservazione
Come spiega la guida delle Entrate il cittadino che intende giocare alla lotteria non ha nessun obbligo di conservazione dello scontrino e questo sia per partecipare sia per riscuotere i premi. Lo scontrino resterà valido , come già accade oggi, solo per cambi merce o per far valere la garanzia del prodotto acquistato.

Per approfondire:
● Lotteria degli scontrini, via libera del garante della privacy
● Scontrini e pagamenti con carte: premi da 5mila euro a 5 milioni

Corrispettivi telematici 2020: come correggere gli errori commessi

(Fonte: leggioggi.it)

Dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di vendita al dettaglio/minuto e assimilate, devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, seguendo le regole dello scontrino elettronico 2020 e del relativo registratore telematico di cassa. Questo è quanto introdotto dal D.Lgs. 127/2015.

L’obbligo entrato in vigore il 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro, dal 1° gennaio 2020, riguarda tutti i contribuenti con volume di affari inferiore alla sopra citata soglia.

Oltre ai commercianti, rientrano anche quelli che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.).

Il consumatore finale già non riceve più uno scontrino, ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale, ma che potrà essere conservato ad esempio come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, ecc.

Sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica, le operazioni individuate dal DM 10 maggio 2019, e tra queste, vi sono le operazioni per le quali anche in precedenza l’esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta (per esempio le corse dei taxi, le vendite di giornali, le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale).

Altra ipotesi di esonero sono quelle relative all’effettuazione di operazioni imponibili verso consumatori finali, certificate su base volontaria o su richiesta del cliente con la fattura.

Corrispettivi telematici: come correggere gli errori

L’Agenzia delle Entrate, in alcune Faq pubblicate sul sito istituzionale nella sezione fatture e corrispettivi, ha chiarito come comportarsi in caso di un errato invio dei corrispettivi telematici nell’ambito della memorizzazione e trasmissione dello scontrino elettronico.

In caso di anomalie o di errori nell’invio automatico (che riguardano il registratore Telematico), il contribuente dovrà tempestivamente avvisare il tecnico abilitato del registratore di cassa telematico affinché apporti le modifiche necessarie alle impostazioni che hanno determinato gli errori. La liquidazione Iva periodica va sempre e comunque effettuata sulla base ai dati reali e corretti.

Relativamente agli errori, nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, vi è un’apposita funzione attraverso la quale può essere segnalata la trasmissione errata dei corrispettivi.

Nello specifico sarà necessario accedere alle funzioni del portale “Fatture e Corrispettivi”, entrare nella sezione “monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi” dell’area consultazione, e poi selezionare la voce “Ricevute file corrispettivi telematici”.

Da qui bisognerà risalire alla trasmissione errata con i parametri di ricerca (data o indentificativo della trasmissione). Dopo aver individuato il file, andando nel dettagli si dovrà fleggare la casella “trasmissione anomala”, compilare il campo motivazione e procedere all’invio.

Errato invio corrispettivi telematici: quali sanzioni

La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o se gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, determina l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2).

La sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.

È prevista inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva, quando cioè nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi.

Errato invio corrispettivi telematici: sanzioni a luglio

La legge ha previsto una moratoria delle sanzioni che durerà per sei mesi. I contribuenti di minori dimensioni, con volume d’affari dell’anno precedente inferiore a 400.000 euro, sono tenuti ai nuovi obblighi dal 1° gennaio 2020.

Per i primi sei mesi, dunque fino al 30 giugno prossimo, tali contribuenti possono avvalersi di una moratoria e in particolare, se i corrispettivi sono trasmessi in ritardo, ma entro la fine del mese successivo rispetto a quello di esigibilità del tributo, non sarà irrogabile alcuna sanzione.

Se ad esempio non si invieranno i corrispettivi del mese di gennaio 2020 entro i dodici giorni successivi, ma entro il 29 febbraio, (entro la fine del mese successivo), il contribuente non risulterà destinatario di alcuna penalità.

La moratoria opera a condizione che il contribuente memorizzi giornalmente i corrispettivi e trasmetta i dati entro il mese successivo a quelli di effettuazione dell’operazione.

L’Agenzia delle Entrate di recente ha pubblicato una la risoluzione (n. 6 del 10 febbraio) con la quale ha previsto che i contribuenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi nel secondo semestre dell’anno 2019 (prima fase di avvio dello scontrino elettronico), potranno regolarizzare l’operazione omessa senza l’irrogazione di sanzioni.

Per usufruire dell’ulteriore beneficio (ricordiamo che per tali contribuente la moratoria è terminata il 31 dicembre 2019) si dovrà effettuare l’adempimento da regolarizzare, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020.

L’invio dei predetti dati potrà essere effettuato, anche tardivamente, a condizione di osservare la data ultima del 30 aprile 2020.

Si precisa che la regolarizzazione è limitata alla sola violazione consistente nella mancata trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi. Non si potrà regolarizzare ad esempio una mancata memorizzazione, ovvero gli eventuali errori commessi nelle liquidazioni periodiche qualora i predetti corrispettivi non trasmessi non fossero stati presi in considerazione nel computo dell’Iva da versare periodicamente.

Si ricorda che trascorso il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2020, sarà possibile avvalersi del ravvedimento operoso (ex articolo 13 decreto legislativo n. 472/1997), istituto al quale ricorrere anche nelle ipotesi di ulteriori inadempimenti od omissioni (ad esempio, in rifermento al corretto versamento dell’Iva) di cui ci si sia avveduti direttamente o tramite le comunicazioni che l’amministrazione finanziaria, nell’ambito  della attività  per favorire l’adempimento spontaneo, ha inviato.

Lettere dell’Agenzia sul mancato invio dei corrispettivi telematici: come comportarsi

L’Agenzia delle Entrate ha di recente inviato delle lettere “amichevoli” agli operatori del commercio al minuto e attività assimilate, i quali non risultano aver trasmesso i corrispettivi certificati e memorizzati con il registratore telematico o tramite la procedura web sita nel portale Fatture e corrispettivi.

Gli operatori possono utilizzare il canale di assistenza CIVIS per fornire all’Agenzia chiarimenti e segnalazioni. Va tuttavia ricordato che la mancata trasmissione dei corrispettivi, risulta del tutto normale se si è scelto di certificare le operazioni nei confronti dei consumatori finali con la fattura.

A seguito di ciò, l’Agenzia ha chiarito che chi pur operando nel commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura, non dovrà effettuare alcun chiarimento o segnalazione.

La comunicazione necessita degli opportuni chiarimenti, da fornirsi mediante CIVIS, ove si sia omessa invece la trasmissione telematica dei corrispettivi in assenza di fattura elettronica

Registratore di cassa telematico: controlli, come funziona e cosa è cambiato con lo scontrino elettronico

(Fonte: corriere.it)

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L’introduzione dello scontrino elettronico ha portato con sé la rivoluzione del registratore di cassa, che necessita di controlli biennali. Ecco come funzione e cosa si deve fare in caso di malfunzionamento

Sanzioni posticipate a giugno 2020

L’introduzione dello scontrino elettronico ha portato con sé la rivoluzione del registratore di cassa. Dal 1° gennaio, secondo quanto stabilito dal decreto 119/2018, collegato alla legge di Bilancio 2019, gli esercenti hanno dovuto cambiare il registratore di cassa o, in alternativa, hanno adeguato quello vecchio. Al nuovo sistema devono attenersi artigiani, albergatori, ristoratori, partite Iva al regime dei minimi e forfettari con redditi annui inferiori ai 65.000 euro e tutti quegli operatori economici che emettono ricevute fiscali. Nel complesso si tratta di oltre 2 milioni di attività. Apripista, nel luglio 2019, erano stati i negozianti che nel corso dell’anno precedente avevano realizzato un volume d’affari superiore a 400 mila euro. Ora, il corrispettivo elettronico è stato esteso a tutti gli operatori economici che emettono ricevute fiscali (compresi gli artigiani). Per non incorrere in sanzioni, la trasmissione dei dati fiscali attraverso i registratori telematici dovrà essere eseguita dagli esercenti nella stessa giornata in cui è stata effettuata la vendita o al massimo entro e non oltre 12 giorni. L’Agenzia delle Entrate ha però posticipato al 30 giugno 2020 l’introduzione delle sanzioni per chi non rispetterà l’obbligo

Quanto è costato sostituire il registratore di cassa telematico

Per sostituire o aggiornare i registratori di cassa, omologandoli così ai nuovi registratori telematici, gli esercenti hanno dovuto spendere tra gli 800 e i mille euro. Si tratta di una spesa che però è stata in parte ammortizzata da un contributo statale, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% della cifra investita. Il contributo arriva a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.

Addio al registro dei corrispettivi

Con l’introduzione dei corrispettivi elettronici, ha spiegato l’Agenzia delle Entrate in un approfondimento dedicato alla novità di quest’anno, non occorrerà più tenere il registro dei corrispettivi. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati direttamente all’Agenzia sostituiscono infatti gli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate in ciascun giorno. Inoltre, non sarà più necessaria la conservazione delle copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti. Questo sistema consentirà all’Agenzia di acquisire tempestivamente e correttamente i dati fiscali delle operazioni per metterli a disposizione – mediante servizi gratuiti – degli stessi operatori Iva o dei loro intermediari, supportandoli nella compilazione della dichiarazione Iva e nella liquidazione dell’imposta.

I vantaggi per i consumatori

D’ora in avanti il cliente non riceverà infatti più uno scontrino o una ricevuta, bensì un documento commerciale. Questo documento non ha un valore fiscale, ma può essere utile per far valere la garanzia (anche se ricordiamo che per farlo può bastare l’estratto conto) e può essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi in modo da consentirgli di usufruire di eventuali detrazioni fiscali. Con l’introduzione dello scontrino elettronico il governo punta a contrastare l’evasione fiscale dell’Iva. Questo strumento va ad aggiungersi alla fatturazione elettronica. Nei primi mesi del 2019, in Italia più di 3 milioni di soggetti hanno emesso quasi 700 milioni di fatture elettroniche per un importo complessivo di oltre 1,25 miliardi di euro.

Controlli e manutenzione del registratore di cassa telematico

Come per i vecchi registratori di cassa, anche i modelli telematici devono essere sottoposti a controlli tecnici. A eseguirli è la Commissione che si occupa di approvare la messa in funzione dell’apparecchio in base alle regole di conformità stabilite dal Provvedimento del 28 ottobre 2016. I registratori telematici possono essere attivati o disattivati solo dal personale di laboratori abilitati dall’Agenzia delle Entrate e subiscono verifiche a cadenza biennale, dopo la prima che avviene al momento dell’attivazione.

Registratore di cassa telematico: funzionamento e cosa fare in caso di guasto

Al momento della chiusura quotidiana, il registratore di cassa telematico trasmette i corrispettivi giornalieri generando un file XML, che viene sigillato elettronicamente e trasmesso all’Agenzia delle Entrate. Il sigillo elettronico garantisce l’autenticità, la riservatezze e l’inalterabilità dei dati. L’Agenzia certifica l’avvenuta trasmissione dei dati in tempo reale. Se l’esito risulta negativo le informazioni non sono state trasmesse e gli esercenti sono tenuti a inviare nuovamente il file corretto entro 12 giorni lavorativi.
In caso di guasto, bisogna contattare un tecnico abilitato per la riparazione. Nell’attesa si può utilizzare un altro registratore di cassa telematico attivo oppure registrare manualmente i dati.

Lotteria degli scontrini

Posticipata al 1° luglio 2020 dal Decreto Fiscale legato alla Legge di Bilancio anche la «lotteria degli scontrini».Voluta dal governo come nuova arma anti-evasione, la lotteria grazie ai nuovi registratori telematici permetterà a chi ne farà richiesta (comunicando al commerciante il proprio codice, richiesto precedentemente sul sito delle Agenzie delle Entrate) di partecipare all’estrazione mensile dei premi: 50 mila euro per il primo classificato, 30 mila euro al secondo e 10 mila euro al terzo. Bancomat e carte saranno la porta d’accesso ai premi di Stato. Di fatto, chi eliminerà il contante dalle proprie tasche, aumenterà le proprie opportunità di vincita.

Come arrivare preparati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Collegarsi al sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata

PASSAGGIO 1

Dopo essere entrati nella propria area di Fisconline con le credenziali rilsciate dall’Agenzia delle Entrate, cliccare su “Servizi per”, poi su “Comunicare” ed infine su “Accedi” sotto il riquadro “Fatture e corrispettivi”

PASSAGGIO 2

Cliccare su “Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)” così come indicato nello screenshot a lato.

PASSAGGIO 3

Cliccare su “File corrispettivi giornalieri” sotto la sezione “Crea nuovo file” così come indicato nella foto sottostante

PASSAGGIO 4

Compilare la sezione dati corrispettivi indicando per ogni giorno di apertura dell’attività in cui siano stati emessi corrispettivi:
– nella colonna “data”, il giorno che si vuole comunicare;
– nella colonna “aliquota”, l’aliquota utilizzata nel giorno oggetto di comunicazione.

Nel caso in cui si siano utilizzate più aliquote (ad es. sia 10% che 22%), è sufficiente cliccare su “Aggiungi aliquota”; il programma creerà due righe: una per ogni aliquota (così come indicato in foto);

– nella colonna “imponibile/importo”, il totale giornaliero (al netto dell’iva).

Si specifica che per aggiungere il giorno da comunicare è sufficiente cliccare su “aggiungi data”.
Teniamo presente che devono essere indicati solo i giorni in cui l’attività ha emesso scontrini.

Inseriti tutti i giorni del mese da comunicare, cliccare su “Vai a verifica dati”.

PASSAGGIO 5

Cliccare su “Conferma”, poi su “Controlla file”, poi su “Sigilla” ed infine, se la procedura non ha rilevato errori, premere su tasto “Invia”.